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OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 e GREEN PASS a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale
26.12.2021
Si avvisani i Sigg. clienti che, ai sensi del D.L. 24 dicembre 2021, n.221 è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale.
Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dal D.L. 26 novembre 2021, n.172 dallo scorso 6 dicembre 2021 l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico è consentito solamente ai passeggeri in possesso di Green Pass, con la sola esclusione delle persone di età inferiore ai dodici anni e di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una idonea certificazione medica.
La certificazione verde necessaria per viaggiare sui mezzi si ottiene:
- essendo vaccinati;
- essendo guariti dal virus nei sei mesi precedenti;
- essendo risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore;
- essendo risultati negativi a un test antigenico rapido nelle precedenti 48 ore.
L’obbligo di green pass riguarda tutti i collegamenti urbani ed extraurbani svolti da ATVO, senza possibili eccezioni. Sono esclusi dall’obbligo i servizi di scuolabus per conto dei comuni (pulmini gialli).
Ai sensi dell’articolo 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che potrà essere incrementata di un terzo poiché la violazione avviene all’interno di un veicolo.
I controlli saranno effettuati a campione dalle forze di polizia e dalla polizia locale sulla base di un piano predisposto dalle Prefetture territorialmente competenti. Verifiche sul possesso del green pass saranno svolte, sotto il coordinamento delle Prefetture, anche dal personale aziendale o da personale esterno incaricato dall’azienda.
La Direzione
Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dal D.L. 26 novembre 2021, n.172 dallo scorso 6 dicembre 2021 l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico è consentito solamente ai passeggeri in possesso di Green Pass, con la sola esclusione delle persone di età inferiore ai dodici anni e di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una idonea certificazione medica.
La certificazione verde necessaria per viaggiare sui mezzi si ottiene:
- essendo vaccinati;
- essendo guariti dal virus nei sei mesi precedenti;
- essendo risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore;
- essendo risultati negativi a un test antigenico rapido nelle precedenti 48 ore.
L’obbligo di green pass riguarda tutti i collegamenti urbani ed extraurbani svolti da ATVO, senza possibili eccezioni. Sono esclusi dall’obbligo i servizi di scuolabus per conto dei comuni (pulmini gialli).
Ai sensi dell’articolo 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che potrà essere incrementata di un terzo poiché la violazione avviene all’interno di un veicolo.
I controlli saranno effettuati a campione dalle forze di polizia e dalla polizia locale sulla base di un piano predisposto dalle Prefetture territorialmente competenti. Verifiche sul possesso del green pass saranno svolte, sotto il coordinamento delle Prefetture, anche dal personale aziendale o da personale esterno incaricato dall’azienda.
La Direzione